La legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) e le relative ordinanze contengono le disposizioni sullo smaltimento eco-compatibile dei rifiuti. Secondo l’articolo 30 capoverso 1 LPAmb la produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile, mentre secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, i rifiuti devono essere in primo luogo riciclati. Il capoverso 3 stabilisce che i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.
Secondo l’articolo 13 capoverso 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR, RS 814.600) i Cantoni provvedono affinché i rifiuti riciclabili contenuti nei rifiuti urbani, come per esempio vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti organici o tessili, siano per quanto possibile raccolti separatamente e riciclati. Inoltre, secondo l’articolo 13 capoverso 2 OPSR, i Cantoni sono obbligati a raccogliere e a smaltire separatamente i rifiuti speciali delle economie domestiche e quelli non legati al particolare tipo d’attività dell’impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno. Infine, i Cantoni provvedono a predisporre l'infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Dove necessario, si impegnano inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari.
Secondo l’articolo 31b capoverso 1 LPAmb, lo smaltimento dei rifiuti urbani è di competenza dei Cantoni. Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o il deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento dei rifiuti (art. 7 cpv. 6bis LPAmb). I Cantoni possono delegare nella loro legislazione questa competenza ai Comuni. Una deroga all’obbligo di smaltimento dei rifiuti urbani è concessa quando particolari disposizioni federali prevedono che i rifiuti debbano essere riciclati dai loro detentori o ripresi da terzi. In questi casi, lo smaltimento è di competenza dei detentori. Un simile obbligo di ripresa da parte dei fabbricanti, commercianti e importatori e, di conseguenza, l’obbligo di smaltimento da parte del detentore sussiste per esempio per le pile (all. 2.15 n. 5.2 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005, ORRPChim, RS 814.81) e per gli apparecchi elettrici ed elettronici (art. 4 e 5 dell’ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, ORSAE, RS 814.620). I rifiuti che non devono essere smaltiti dall’ente pubblico, devono essere smaltiti dal detentore (art. 31c LPAmb).
Secondo l’articolo 32 capoverso 1 LPAmb il detentore dei rifiuti è tenuto a sostenere le spese per il loro smaltimento. L’articolo 32a LPAmb concretizza questo principio in relazione ai rifiuti urbani e stabilisce che i Cantoni devono provvedere affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. Per quanto riguarda il finanziamento dello smaltimento di imballaggi in vetro e pile, secondo l’articolo 32abis LPAmb, il Consiglio federale può obbligare ai fabbricanti e agli importatori di tali prodotti una tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione (art. 9 e segg. dell’ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande, OIB, RS 814.621, all. 2.15 n. 7 ORRPChim). L’organizzazione gestisce la tassa e la utilizza per finanziare lo smaltimento dei rifiuti da parte di privati o di corporazioni di diritto pubblico.
L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) prevede invece obblighi particolari di etichettatura e di autorizzazione per quanto concerne il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. L’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) stabilisce quali rifiuti siano da considerarsi rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo.
Le legislazioni cantonali contengono ulteriori disposizioni esecutive relative alle prescrizioni federali sulla raccolta separata e lo smaltimento dei rifiuti.
La Guida ai rifiuti dell’Ufficio federale dell’ambiente fornisce informazioni dettagliate sugli aspetti ecologici e il finanziamento della raccolta separata nonché sulle proposte politiche formulate in questo ambito.
Per chiarire domande specifiche possono inoltre essere consultati gli aiuti all’esecuzione della Confederazione nonché le direttive, le raccomandazioni e le schede tecniche dei Cantoni (cfr. il sito www.rifiuti.ch – Schede informative e dati).